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5 APRILE 2006: SCIOPERO DEL TELEFONO

March 30th, 2006 · 0 Commenti · Uncategorized

E’ ora di dire basta alla prepotenza dei gestori telefonici.
E’ ora che gli utenti telefonici difendano con forza i propri diritti ed obblighino le società  telefoniche a rispettarli: per questo è proclamato lo sciopero degli utenti per il prossimo mercoledì 5 aprile 2006. Per tutta la giornata gli utenti limiteranno l’uso del telefono fisso e di quello mobile alle sole chiamate indispensabili. Sarà  un segnale forte per il management dei gestori telefonici, che è interessato solo al profitto e non ai diritti dei consumatori.

Solo nel 2005 i gestori telefonici hanno incassato circa 250 milioni di euro per servizi attivati all’insaputa degli utenti, tanto che l’Authority per le comunicazioni ha avviato un’indagine che auspichiamo si concluda presto con sanzioni esemplari.
Lo sciopero vuole essere un richiamo forte alla legalità  nel mercato della telefonia, affinchè l’ex monopolista Telecom Italia, la cui condanna per abuso di posizione dominante è stata confermata recentemente dal Consiglio di Stato con una multa di 115 milioni di euro, e tutti gli altri gestori recepiscano le legittime richieste dei consumatori.


LE PROMESSE DI PULCINELLA DI TIM TELECOM ITALIA

L’Unione Nazionale Consumatori ha avviato un’azione inibitoria nei riguardi di TIM-Telecom Italia perchè ripristini agli utenti i diritti contrattuali del piano tariffario Tutto Relax.
Numerosi utenti segnalano, infatti, che TIM-Telecom Italia ha sospeso illegittimamente le utenze con il piano tariffario Tutto Relax in entrata ed in uscita, senza comunicare nè il motivo del blocco della SIM nè i tempi previsti per la riattivazione.
Inoltre, malgrado l’offerta presente nel sito TIM risulti estesa sino fino al 30 aprile 2006, dal 17 marzo TIM-Telecom Italia ha sospeso la vendita delle SIM con tale tariffa.
Abbiamo intimato al gestore di ripristinare immediatamente i diritti contrattuali degli utenti coinvolti ha chiarito lavv. Massimiliano Dona, legale dell’Unione Nazionale Consumatori perchè è ora di finirla con le promesse di Pulcinella.
Secondo l’Associazione è facile fare i conti in tasca a TIM-Telecom Italia che potrebbe incassare oltre 1 miliardo di Euro (da quando è uscita questa opzione, vi hanno aderito quasi 900.000 allocchi al costo di 1200,00 euro per 24 mesi).
Chiederemo anche l’intervento dell’Autorità  Antitrust perchè verifichi l’ingannevolezza dei messaggi, adottando le opportune sanzioni per quella che – ha proseguito Dona – è l’ennesima prepotenza di TELECOM ITALIA in danno dei consumatori italiani.


PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: Antitrust multa TIM su richiesta di un consumatore

HELP CONSUMATORI riferisce che l’Antitrust, su segnalazione di un residente di Milano,ha giudicato ingannevole la pubblicità 
“- 50 euro – Entra in TIM. Parole e messaggi a 1 centesimo fino a Natale e sconto sui telefonini fino a 50 euro”.
Come si legge nel bollettino pubblicato dall’Autorità , l’esposto, in questo caso, non è stato inoltrato da un operatore concorrente o da un’associazione di difesa dei consumatori: la richiesta di intervento è stata effettuata da un solo consumatore, attirato dalla presunta ingannevolezza del messaggio sopra citato, stampato su un cartellone pubblicitario affisso in una via di Milano.
L’inganno “50 euro”, per l’Authority poteva indurre i consumatori a ritenere che tale sconto fosse ottenibile da tutti e tre i telefoni raffigurati (modelli Nokia, Motorola e Nec), mentre in realtà  era ottenibile solamente sul Samsung SGHZ107 (non raffigurato nel messaggio pubblicitario) e sul Motorola V3x (effettivamente il più costoso, mentre per gli altri cellulari lo sconto ottenibile era di 20 euro).
Inoltre, riferisce l’Authority, la richiesta di intervento riguardava anche la dicitura: “Parole e messaggi a 1 centesimo fino a Natale e sconto sui telefonini fino a 50 ?”, in quanto il messaggio non precisava che si trattava di una tariffa al minuto valida solo per le chiamate verso la rete TIM, nè spiegava l’esistenza dello scatto alla risposta (pari a 15 centesimi) o del limite di 2mila minuti e messaggi complessivi. “Nè a tal proposito – conclude l’introduzione della delibera – possono essere considerate adeguate le scritte, riportate in caratteri estremamente ridotti e di fatto illeggibili, nella parte bassa del tabellone”.
L’Autorità  ha rilevato che “gli aderenti alla promozione sono stati circa 550.000. Di questi, circa 430.000 hanno attivato la TIM Card, mentre i restanti 120.000 circa hanno sostenuto la spesa di 30 euro in quanto non hanno attivato una nuova TIM Card, ma hanno unicamente acquistato la carta servizi perchè interessati alle agevolazioni tariffarie in essa contenute; il numero di telefonini complessivamente venduti con lo sconto promozionale sono 232.000, di cui 12.300 con lo sconto massimo di 50 euro (Motorola V3 e Samsung SGH-Z107 UMTS) e i restanti 219.700 con lo sconto di 20 euro.
“Non è veritiera l’affermazione del gestore – sottolinea l’Antitrust – secondo cui “il cartellone pubblicitario è stato strutturato in modo da garantire una corretta, veritiera ed esauriente informazione su tutti i termini di fruizione dell’offerta”.
La valutazione della sanzione, circoscritta alla fattispecie esaminata, era stata determinata in 40.100 euro. Ma l’Antitrust, avendo considerato il carattere “recidivo” dell’operatore pubblicitario e di TIM (già  multata per l’offerta 1xtutti), ha ritenuto di comminare a TIM una sanzione pari a 60.100 euro


Regole da osservare per un’attenta lettura della bolletta:

1. Esaminare attentamente il dettaglio analitico delle voci fatturate;
2. Contestare per iscritto al gestore telefonico, mediante raccomandata A.R.,gli eventuali importi ingiustificati, allegando la copia della ricevuta relativa al pagamento del restante importo addebitato;
3. Nel caso di addebiti illegittimi, inviare tutta la documentazione all’Unione Nazionale Consumatori
Via Duilio, 13
00192 Roma ( fax 063234616).

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 114/1998 art. 18: “E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta”. Codice del Consumo art. 57 (Decreto Legislativo n. 206/2005): “

1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso”.

Maggiori info: Cosnumatori.it

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