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Disciplina del reclutamento dei professori universitari

May 9th, 2006 · 0 Commenti · Uncategorized

Entra in vigore il prossimo 18 maggio il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 recante “Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230″.
Il provvedimento concernente le procedure per il conseguimento dell’idoneità  scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006, viene così attuata interamente la delega attribuita al Governo dall’articolo 1 comma 5 della Legge n. 230 del 4 novembre 2005.

Il nuovo sistema è fondato su una idoneità  nazionale per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, che si consegue attraverso procedure di valutazione affidate a commissioni concorsuali costituite attraverso un metodo misto di elezione e di sorteggio, e che rappresenta il requisito necessario per la chiamata da parte delle Università .

La valutazione nazionale assicura il confronto trasparente ed omogeneo, sulla base di medesimi criteri di valutazione e da parte della medesima commissione, di tutti i candidati appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.

Le procedure verranno bandite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca (MIUR) ogni anno distintamente per ciascun settore scientifico-disciplinare e per le due fasce degli ordinari e degli associati, per un numero di idoneità  pari al numero di posti che le Università  intendono coprire per concorso, che potrà  essere incrementato di una quota fino al 40%.

A garanzia del rispetto scrupoloso delle procedure, gli atti dei giudizi di idoneità  saranno sottoposti alla verifica di legittimità  da parte del Cun, e alla approvazione del Ministro, e verranno resi pubblici per via telematica.

Ecco, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

- Viene individuata l’idoneità  scientifica nazionale quale requisito necessario per poter partecipare alle procedure di reclutamento dei professori universitari, specificando che l’idoneità , di per sè, non comporta diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.

- Il Ministro bandisce ogni anno, con proprio decreto (che dovrà  essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno), le procedure per il conseguimento dell’idoneità , per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

- Viene fatta una distinzione tra professori ordinari e professori associati per il conseguimento dell’idoneità , in merito, rispettivamente, alla “piena maturità  scientifica” per i primi e alla “maturità  scientifica” per i secondi.

- E’ stabilita una durata di quattro anni dal conseguimento della idoneità  scientifica ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.

- Le Università  sono individuate quali soggetti deputati a indicare il fabbisogno di professori per ciascuna fascia e per ciascun settore, al fine dell’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’idoneità  scientifica, per cui si garantisce la copertura finanziaria, con relativa comunicazione al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

- Viene stabilito che il fabbisogno indicato dalle università  abbia un incremento pari a una quota fino al 40% di tale fabbisogno. Tale quota viene indicata dal Ministro nel bando di concorso, previa consultazione della Crui e del Cun.

- In assenza di specifiche richieste da parte delle università , deve comunque essere bandito ogni 5 anni un posto per ciascun settore e ciascuna fascia.

- Nei giudizi di idoneità  per la fascia dei professori ordinari viene riservata una quota pari al 25% del contingente risultante dal fabbisogno indicato dalle università  maggiorato della quota di incremento, riservata ai professori associati con un’anzianità  di servizio nella stessa fascia non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore oggetto del bando o in settori affini.

- Per quanto riguarda la disciplina della formazione delle commissioni di valutazione, sarà  costituita, per ciascun settore e per ciascuna fascia, una lista di 15 commissari nazionali scelti mediante elezioni da parte del corpo docente appartenente al medesimo settore per cui si procede. I cinque componenti definitivi di ciascuna commissione saranno poi sorteggiati secondo modalità  telematiche all’interno delle corrispondenti liste di commissari nazionali.

- Le sedi in cui si svolgeranno le procedure per il conseguimento dell’idoneità  scientifica nazionale, saranno sorteggiate entro una lista di università  definita dal Ministero su proposta della CRUI, aggiornata ogni tre anni.

- Il decreto fissa la disciplina concernente i lavori delle commissioni di valutazione, le modalità  di accesso alla lista delle domande, l’elenco delle produzioni scientifiche e i titoli inerenti il concorso in oggetto, i criteri che le commissioni devono tenere in considerazione della valutazione dei candidati, i tempi di conclusione dei lavori. Al termine degli stessi, la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell’idoneità  scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.

- Viene introdotta inoltre una nuova procedura di controllo di legittimità  degli atti, con verifiche da parte del Cun e del Ministero. Al termine, gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.

- Le norme transitorie stabiliscono che nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità  per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità  per la fascia dei professori associati, la quota di incremento sul fabbisogno indicato dalle università  (che secondo la normativa a regime prevista dall’art. 4 non può superare il 40 per cento del fabbisogno) è pari, invece al 100%.

- Per le prime quattro tornate dei giudizi di idoneità  per la fascia dei professori associati, è prevista, infine, una riserva pari al 15% della quota di incremento del 100%, rivolta a determinate categorie di professori, assistenti e ricercatori, specificamente indicati; ed una ulteriore quota dell’1% riservata ai tecnici laureati, inquadrati nella particolare situazione specificamente nel decreto.

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