E’ entrato in vigore il 23 settembre scorso il decreto
legge 22 settembre 2006, n. 259
concernente “Disposizioni urgenti per il riordino della normativa
in tema di intercettazioni telefoniche” (G. U. n. 221 del
22-9-2006).
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 settembre 2006 per contrastare l’illegale detenzione di contenuti e dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate, l’uso di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e la diffusione indebita di dati o elementi concernenti i medesimi dati.
Per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati si intendono quelle effettuate senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
La norma prevede che venga disposta l’immediata distruzione da parte dell’autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, sì da evitare la possibilità di una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Il decreto legge prevede inoltre che, ai fini di conservazione della prova dei relativi dati, sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi e il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite. Il codice di procedura penale viene modificato nel senso di consentire nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione di cui sopra.
Nel provvedimento è prevista anche una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti; per tale reato è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.